Statuto associativo

STATUTO ASSOCIATIVO A.N.T.A.B.

Approvato in data 31 gennaio 1996

Modificato in data 26 maggio 2017

Art. 1 Denominazione – Sede – Durata

La denominazione dell’Associazione ha il seguente titolo: ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI delle APPARECCHIATURE BIOMEDICHE (ANTAB). La sede legale è sita presso l’abitazione del Presidente protempore se non diversamente comunicato all’Agenzia dell’Entrate. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo e possono essere istituite in Italia e all’estero anche sedi secondarie, delegazioni o uffici.

L’indirizzo della sede legale aggiornato si trova sempre sul sito.
La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata. Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione, è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 2 Scopo

L’Associazione si prefigge di:

– Riunire in Associazione i tecnici operanti nella gestione delle apparecchiature biomediche negli ambienti previsti dal Servizio Sanitario Nazionale;

– Valorizzare il ruolo delle funzioni tecniche ed in particolare la professionalità dei Tecnici delle Apparecchiature Biomediche per un corretto controllo e gestione nelle strutture sanitarie;

– Tutelare la figura professionale del Tecnico delle Apparecchiature Biomediche.

L’Associazione ha come scopo primario quello di contribuire all’avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel settore delle tecnologie biomediche. E’ fatto divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture per scopi che non siano quelli associativi. Del pari, gli iscritti all’ANTAB non possono  avvalersi della loro posizione all’interno dell’Associazione per fini diversi da quelli istituzionali. In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è vincolante e deve essere rispettata da tutti. La foggia del distintivo e degli elementi grafici di identificazione dell’ANTAB è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale per tutta l’Associazione. Le tessere di iscrizione sono conformi al modello approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 3 Attività

Oltre ai compiti attribuiti dalla legge, l’ANTAB svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed operative ad essa demandate dallo Stato, dalle Regioni, e dagli altri enti competenti, sia direttamente che attraverso la stipula di idonee convenzioni, e attraverso gli istituti contrattuali vigenti. L’Associazione sviluppa la sua attività mediante:

– la diffusione negli ambienti sanitari, scientifici, industriali e culturali italiani della conoscenza dei problemi, delle tematiche e dei risultati ottenuti in questo campo;

– la collaborazione con organizzazioni scientifiche e tecniche o di documentazione nazionali ed estere ed in particolare con le associazioni dei Tecnici delle Apparecchiature Biomediche di altri Paesi;

 – la pubblicazione di bollettini di informazione;

– l’organizzazione di corsi di aggiornamento e di divulgazione nel campo delle tecnologie biomediche di interesse ai Tecnici Biomedicali;

– ogni forma di attività compatibile con gli scopi statutari ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Per gli aggiornamenti tecnico professionali ci si collega all’istituzione del D.P.R. 761/79 e s.m.i.

Art. 4 Soci

L’Associazione è aperta ad ogni persona fisica, che si occupa della gestione delle tecnologie biomediche in ambiente sanitario. Il tecnico delle apparecchiature biomediche è persona competente nei settori elettromeccanico ed elettronico, informato su obbiettivi, modalità e rischi dell’uso diagnostico e terapeutico delle strumentazioni ospedaliere e con capacità tecnica di:

– installare e calibrare periodicamente la strumentazione;

– eseguire riparazioni e manutenzione preventiva;

– verificare periodicamente la sicurezza elettrica delle strumentazioni;

– collaborare con il personale Medico e Paramedico nell’uso di routine e di ricerca degli apparecchi;

– collaborare con il personale sanitario e con il servizio di Ingegneria Clinica nel mantenere contatti con le ditte fornitrici, nell’acquisire la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature e nel fornire consulenza tecnica nell’acquisto di queste ultime;

– collaborare nell’attività di formazione del personale sanitario e tecnico che utilizza strumentazione biomedicale;

– progettare e realizzare parti necessarie per il funzionamento delle apparecchiature biomediche.

Requisiti minimi:

– Titolo di studio di scuola media superiore di 2° grado ad indirizzo tecnico con 2 anni di attività nel settore biomedicale o per titoli inferiori un’attività a livello di tecnico da almeno 3 anni documentati;

– Residente in Italia.

L’iscrizione all’Associazione ANTAB deve essere richiesta per iscritto. Le domande di adesione dovranno pervenire presso la segreteria nazionale dell’ANTAB mezzo raccomandata A/R, fax e/o mail tramite apposita  modulistica. Il Consiglio Direttivo nelle sue sedute plenarie vaglia le domande di adesione pervenute, e ne stabilisce l’accettazione del nuovo socio. Il quale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione deve regolarizzare la posizione associativa con il versamento della quota annuale. L’iscrizione decorre dal primo giorno dell’anno solare / dal primo Gennaio. I soci hanno tempo per regolarizzare la loro posizione entro il giorno dell’assemblea annuale passato tale periodo l’iscrizione per l’anno in corso resta sospesa dall’Associazione. Hanno diritto all’iscrizione le persone fisiche aventi i requisiti professionali di seguito descritti.

Art. 5 Distinzione tra socio Ordinario, socio Onorario e socio Sostenitore e modalità di adesione

Socio Ordinario

Il socio ordinario è quella persona che a titolo personale si iscrive all’ANTAB, è in regola con i versamenti associativi e partecipa attivamente all’associazione.

Socio Onorario

Il socio onorario è quel socio che si è particolarmente distinto nell’Associazione. Viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il socio Onorario può partecipare come tale all’assemblea annuale ordinaria dei soci e a quella straordinaria. Il socio onorario non ha diritto di voto. Il socio Onorario può essere anche una persona non particolarmente legata all’Associazione, che assume tale onore per meriti particolari. Il socio Onorario non può assumere nessuna carica sociale.

Socio Sostenitore

Il socio sostenitore può essere la persona fisica o giuridica.  I Soci sostenitori sono coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell’associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività del sodalizio. Il socio sostenitore non ha diritto di voto e non può assumere nessuna carica sociale.

Art. 6 Divulgazione dei documenti ufficiali

Il Consiglio Direttivo stabilisce tempi e modi per la divulgazione delle informazioni riguardanti le attività associative.

Art. 7 Organi

Sono organi dell’Associazione: A) l’Assemblea dei soci; B) il Presidente; C) il Consiglio Direttivo; D) il Collegio dei Sindaci Revisori; E) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Assemblee dei Soci

Le assemblee sono convocate secondo le norme stabilite dallo statuto. Le convocazioni devono pervenire con almeno 30 (trenta) giorni d’anticipo. L’assemblea deve eleggere il presidente e il segretario della stessa e deve essere redatto il verbale sottoscritto dai predetti. Le votazioni palesi avvengono per interpello di tutti i presenti. Per le votazioni segrete deve essere predisposta idonea scheda e apposita urna.

L’assemblea annuale deve svolgersi entro il mese di  Maggio. E’ compito del Consiglio Direttivo promuovere un’assemblea annuale dei soci. I soci possono chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria, con specifica motivazione indirizzata al Presidente protempore dell’Associazione, al Vicepresidente protempore, al Segretario protempore, al Presidente protempore del Collegio dei Probiviri.. Il Presidente protempore sentito il Consiglio Direttivo e il Presidente  protempore del Collegio dei Probiviri convoca l’assemblea straordinaria con la motivazione espressa dai soci che propongono tale assemblea. Non possono esercitare tale diritto i soci sostenitori e onorari. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere chiesta da almeno 1/3 dei soci che siano regolarmente iscritti all’Associazione, e in regola con il contributo annuo. L’assemblea straordinaria può essere anche convocata dal Consiglio Direttivo. Alle assemblee è permessa la partecipazione del Socio anche tramite utilizzo di sistemi di videoconferenza, o similari, che rendano comunque identificabile il socio stesso.

Delega

Il socio ordinario maggiorenne ha diritto di voto e può esercitare il voto anche attraverso una delega scritta ad un altro socio, non sono ammesse più di cinque deleghe per socio presente. Le comunicazioni in delega devono pervenire alla segreteria dell’assemblea ordinaria e o straordinaria in firma autografa, con fotocopia del documento di identità del delegante, e con preavviso mezzo FAX, o telegramma, indicando il nome del socio delegato. Il socio ordinario non ha diritto alla delega in caso di assemblea straordinaria promossa da almeno 1/3 dei soci. Il socio ordinario non ha diritto di delega in caso di assemblea straordinaria a modifica dello statuto.

Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria ha potere deliberativo laddove la presenza dei soci e delle deleghe la rendano valida, con la presenza del 50%+1 degli iscritti in prima convocazione, e della presenza di almeno 25%+1 nella seconda convocazione.  La seconda convocazione viene espressa in un’ora successiva alla prima convocazione. E’ compito della segreteria dell’Associazione comunicare all’ufficio di presidenza dell’assemblea il numero dei presenti e il numero delle deleghe valide.

I compiti dell’assemblea ordinaria ritenuta valida sono:

– approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, annuale e pluriennale;

– approvazione delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;

– approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;

– approvazione di impegni economici annuali e pluriennali;

– approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa specifici che vincolano tutte le strutture;

– elezione e decadenza degli Organi sociali.

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria ha potere deliberativo laddove la presenza dei soci ordinari sia del 75%+1 degli associati al sodalizio, durante la prima convocazione.

La seconda convocazione deve avvenire nell’ora successiva alla prima convocazione e deve garantire la presenza del 60%+1 degli associati. In mancanza di tale requisito l’assemblea viene rinviata o annullata.

E’ compito dell’ufficio di segreteria con la presenza dei probiviri garantire e comunicare la validità dell’assemblea straordinaria. Il compito dell’assemblea straordinaria ritenuta valida è l’ approvazione o negazione della mozione per la convocazione dell’assemblea straordinaria, fra le quali:

– approvare eventuale modificazione dello statuto associativo;

– approvare eventuali relazioni e/o mozioni di sfiducia e d’ordine nei confronti del consiglio o di taluni suoi componenti;

– approvare con contro presentazione di bilancio preventivo un nuovo bilancio;

– approvare la fusione con altre Associazione;

– approvare la suddivisione dell’Associazione in strutture regionali;

– approvare modificazioni della ragione associativa.

-etc.

Art. 9 Elezione degli organi sociali

Gli organi sociali vengono eletti ogni 4 anni nel corso dell’assemblea ordinaria.

In tale assemblea si stabilisce il numero dei componenti della commissione elettorale. Il comitato elettorale può essere composto da tre componenti sino a 300 (trecento) soci iscritti, cinque componenti oltre i 301(trecento uno) soci. L’assemblea nomina il comitato elettorale.

Tutte le operazioni vengono verbalizzate dal Presidente  e dai componenti del seggio elettorale.

La funzione di membro del comitato elettorale è incompatibile con qualunque altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari. Il comitato elettorale dopo aver nominato il presidente ritira dal segretario l’Associazione i documenti con i nomi dei candidati, le schede elettorali, ne convalida le stesse, dispone le urne, decide su ogni contestazione, procede allo spoglio delle schede, proclama l’esito delle elezioni.

Le schede elettorali sono fornite dalla segreteria dell’Associazione che ha raccolto le candidature espresse per iscritto. La scheda elettorale che deve essere vidimata dalla commissione elettorale. Le schede elettorali saranno suddivise in quattro parti: la prima parte riservata all’elezione del Presidente, la seconda riservata all’elezione del Consiglio Direttivo, la terza parte riservata all’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, la quarta parte riservata al Collegio dei Probiviri.

Nel suo interno si elegge il presidente del comitato elettorale. Tutte le operazioni devono essere verbalizzate dal presidente e da tutti i componenti del seggio elettorale.

Art. 10 Cariche sociali

L’assemblea elegge le cariche sociali con le seguenti modalità:

  1. a)Per l’elezione del Presidente ogni persona avente diritto di voto indica un nome tra quelli indicati nella scheda elettorale. Verrà eletto il candidato con il maggior numero di voti. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni. Nell’assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di carica e, qualora più componenti abbiano la medesima anzianità di carica, dal più anziano di età. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione.
  1. b)Per l’elezione del Consiglio Direttivo, formato da 6 membri, ogni persona avente diritto di voto esprime  6 nomi tra quelli indicati nella scheda elettorale; vengono eletti i sei soci che hanno avuto il maggior numero di voti; i due successivi nell’ordine sono nominati supplenti e sostituiranno i consiglieri che per qualsiasi ragione lasciassero la carica. Il Consiglio Direttivo eletto elegge al proprio interno un vice presidente, un segretario e un amministratore-tesoriere, può anche attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici, determinandone le competenze. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza, in modo che i Consiglieri ed i Revisori, ai quali deve essere in ogni caso inviato l’invito di partecipazione, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nell’avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione ove possibile.

Segretario

Il Segretario è tenuto all’osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci.

Tesoriere

Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente.

  1. c)Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.. I primi tre fra gli eletti assumono la carica di sindaco effettivo, il primo tra i non eletti prende l’incarico di supplente.  Al suo insediamento il collegio elegge scegliendo fra i tre membri effettivi, il Presidente.  I Sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo. Ciascun Sindaco effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Presidente deve convocare congiuntamente all’amministratore, il Collegio Sindacale ogni sei mesi per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo prima della sua presentazione in assemblea, alla quale espone la propria relazione. Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale, copia del verbale va custodita dal segretario dell’Associazione. I Sindaci hanno l’obbligo di segnalare gli eventuali rilievi negativi, oltre che al Consiglio Direttivo, all’Assemblea. E’ facoltà del Collegio inviare copia dei verbali delle adunanze al Collegio dei Probiviri dell’Associazione.  Nella ipotesi di gravi inadempienze, il Collegio dei Sindaci può adire direttamente il Collegio dei Probiviri competente per la richiesta di urgenti provvedimenti cautelari.  Alle attività del Collegio sindacale si applicano le norme dettate, in proposito dal Codice Civile.
  1. d)Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.. Al suo insediamento, il collegio elegge, scegliendo fra gli effettivi, il Presidente. I primi tre fra gli eletti assumono la carica di membro effettivo, il primo dei non eletti assume incarico di supplente. Al collegio spetta la competenza delle controversie:

– nel caso di controversia tra soci;

– nel caso di controversia tra soci e componenti del Consiglio Direttivo;

– nel caso di componenti del Consiglio Direttivo che creino danno all’Associazione;

– nel caso di associati che si comportino in modo non consono ai dettami dell’Associazione.

Il Collegio nelle sue riunioni deve redigere un verbale che deve essere custodito dal segretario dell’Associazione in copia. Il Collegio può essere convocato dal Presidente dell’Associazione o da un qualsiasi componente del Consiglio Direttivo o socio dell’Associazione che ne faccia richiesta. Il Collegio è tutore di vertenze tra soci o tra consiglieri, da comunicazione delle proprie decisioni agli interessati tramite Raccomandata A/R entro il quindicesimo giorno dalla decisione assunta. Analoga comunicazione e copia degli atti verbalizzati saranno consegnati al Presidente dell’Associazione che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Collegio in caso di assemblea straordinaria è tutore del regolare svolgimento dell’assemblea. Le decisioni del collegio dei Probiviri sono definitive.

Sanzioni

  • Censura scritta.
  • Sospensione, per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 10 mesi, dalla qualifica di socio, tale menzione vale anche per i consiglieri componenti il consiglio. Pendente il periodo di sospensione, il socio perde tutti i diritti sociali. Al socio titolare di carica è altresì inibita l’attività inerente la carica stessa per tutto il periodo di sospensione. Il socio, sospeso per decisione, passata in giudicato, deve essere reintegrato nell’Associazione e può anche essere candidato in eventuali elezioni.
  • Espulsione dalla Associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera, tale decisione deve essere comunicata ai soci dell’Associazione per iscritto nella prima comunicazione ai soci.

In caso di eletti a parità di voto viene posto in graduatoria il più anziano come iscrizione all’Associazione. Gli eletti devono accettare l’incarico della carica sociale.

Art. 11 Cariche

La carica sociale deve essere accettata dall’eletto. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Figura del Past-President: in caso di nomina di un nuovo Presidente dell’Associazione il predecessore viene investito della figura di Past-President per i 4 anni successivi alla sua decadenza. Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente in carica chiede al Past-President se accetta tale investitura e in tal caso diventa un componente attivo del Consiglio Direttivo e con delega del nuovo Presidente può ricoprire una delle cariche all’interno del Consiglio Direttivo stesso. Al termine dei 4 anni la figura decade e il socio può ricandidarsi alle nuove cariche dell’Associazione.

Art. 12 Rapporto con gli organi pubblici

I rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, in particolare nel settore Sanità, devono essere intrattenuti dal Consiglio Direttivo in carica. A tali udienze deve presentarsi il Presidente dell’associazione con un altro membro del consiglio. In caso di impedimento del Presidente è delegato il Vicepresidente.

Art. 13 Norme amministrative e finanziarie

La struttura associativa deve tenere i registri contabili obbligatori e il libro degli inventari. Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dall’amministrazione e supportati dai documenti giustificativi. I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, devono portare la firma congiunta del presidente o del segretario e dell’amministratore l’Associazione, ovvero presidente + amministratore, segretario + amministratore. La specificazione dei movimenti contabili deve risultare da riepiloghi allegati al bilancio consultivo. Ogni socio ha diritto di esaminare i registri e i libri contabili dell’Associazione. I rendiconti contabili possono essere contestati dai soci dell’Associazione in assemblea.

Art. 14 Patrimonio

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione dispone delle quote annuali dei soci e di proventi di attività e vendite di pubblicazioni, di sovvenzioni, di donazioni e di lasciti che il Consiglio Direttivo potrà accettare, purché non siano legati a condizioni incompatibili con gli scopi dell’Associazione stessa. L’anno sociale e finanziario decorre dal 1° Gennaio. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 Modifiche allo statuto

Le modifiche al presente statuto proposte dai soci e dal Consiglio Direttivo, devono essere avvalorate dall’assemblea nazionale, con almeno il 50%+1 dei soci.

Art. 16 Scadenza elettorale

Il Consiglio Direttivo in prossimità della scadenza elettorale deve inviare a tutti i soci comunicazione e ne chiede la candidatura nel nuovo consiglio direttivo.

Art. 17 Sede assemblea annuale

Il Consiglio Direttivo in carica decide la sede per l’assemblea annuale.

Art. 18 Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

In caso di scioglimento, deciso dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore e delibererà inoltre della destinazione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.Tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.